Per comprendere la portata della norma (L.104/92) è bene distinguere tra handicap ed
invalidità. Con il primo termine si identificano coloro che presentano una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di relazione,
integrazione lavorativa ed apprendimento. La legge 104 prevede che gli accertamenti
relativi alle minorazioni e alle difficoltà degli interessati debbano essere effettuati dalle
aziende sanitarie locali con apposite commissioni mediche.
L'invalidità invece rappresenta una riduzione della capacità lavorativa, valutata con criteri
medico-legali ovvero tramite percentuali.
Invalidità e diabete sono due parole che possono viaggiare di pari passo. Abbiamo visto che per invalido si intende colui che è colpito da malattie che compromettono o riducono la capacità lavorativa. E il diabete può provocare queste difficoltà.
Ecco dunque che la normativa inserisce il diabete tra le malattie per cui viene riconosciuta l’invalidità civile e dunque tutte le agevolazioni correlate. In ogni caso, la percentuale varia in base al tipo di diabete sofferto e delle complicanze.
Riportiamo di seguito il dettaglio riportato dall'Avv. Umberto Pantanella sul sito Portale Diabete:
" Lo stato d’invalidità per un diabetico si classifica in 4 classi di gravità regolate dalla seguente tabella e viene valutata sempre dalla Commissione Medica Legale presso la ASL di appartenenza:
1) Classe I: diabete mellito tipo 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200/dL)
2) Classe II: diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.
3) Classe III: diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).
4) Classe IV: diabete mellito complicato da: a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o c) arteriopatia ostruttiva con grave “claudicatio” o amputazione di un arto”. In base alla classe di appartenenza si ha quindi diritto ad una certa percentuale d’invalidità che viene comunque sempre “scelta e valutata” dalla Commissione.
È utile sottolineare che la valutazione non è uniforme tra le varie Commissioni, essendo discrezionale. Le percentuali sono tipizzate in base ad un codice.
Codice 9309: diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III) dal 41% al 50%
Codice 9310: diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia(Classe III) dal 51% al 60%; Codice 9311: diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV) dal 91% al 100%.
Dunque, al di sotto del 41%, non vi è riconoscimento di invalidità.
E questo per la Legge 104/92, che è norma di carattere pubblico."
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